Leggittima difesa

Disciplina_normativa
L'istituto è contemplato all'art. 52 del codice penale italiano, che al primo comma
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
A questo riguardo la Corte di Cassazione ha chiosato: «Dal confronto fra la formulazione del codice Rocco – che si riferisce ad una situazione di un pericolo attuale di una offesa – e quella adottata dal codice Zanardelli nel quale si parlava di respingere una violenza attuale
– emerge chiaramente che la nuova previsione è più ampia essendo stato anticipato il momento utile per l’esercizio della difesa legittima: non è necessario, infatti, che sia in atto l’offesa, ma solo il pericolo dell’offesa».
Con la legge 13 febbraio 2006 n. 59 ("Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio") è stato aggiunto un comma recante le disposizioni che seguono:
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (reato di violazione di domicilio, ndr), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
la propria o altrui incolumità;
i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
"Requisiti_di_applicabilità"
La legittima difesa implica necessariamente un'aggressione e una reazione, sottoposte entrambe a determinate condizioni. L'aggressione deve avere le seguenti caratteristiche:
Oggetto dell'attacco deve essere un diritto, qualunque esso sia e di qualsiasi natura (il codice infatti parla genericamente di "offesa");
La minaccia al diritto attaccato deve essere "ingiusta", cioè contraria all'ordinamento giuridico;
Deve sussistere un "pericolo attuale": ciò significa che non basta la probabilità di un eventuale accadimento, potendo in tal caso il soggetto leso invocare l'intervento dello Stato.

Per quanto riguarda invece la reazione, essa deve essere:
"necessaria" per salvare il diritto minacciato;
"proporzionata" all'offesa.
Il comma 2, invece, prevede una "presunzione di proporzione" tra aggressione e reazione purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
Ci si deve trovare in uno dei casi previsti dall'articolo 614, commi 1 e 2, c.p. (violazione di domicilio);
Colui che pone in essere la legittima difesa deve avere il diritto di trovarsi in quel luogo;
Vi deve essere un pericolo per l'incolumità della persona;
La legittima difesa deve essere operata attraverso un'arma o un altro strumento di coercizione legittimamente detenuto da chi la adopera.
Parte della dottrina ritiene che per considerare ammissibile la presunzione di proporzione è necessario che siano presenti anche i requisiti indicati nel comma 1. In assenza di uno di questi elementi è comunque possibile che sia accertata la proporzione fra mezzi di difesa e di offesa.
L'onere della prova spetta a chi invoca l'istituto, il quale deve dimostrare che la persona offesa si trovava illegittimamente nella altrui proprietà, che metteva in atto un pericolo per l'incolumità della persona e che non esistevano mezzi alternativi di difesa.
La proporzionalità
La legge del 2006 intendeva introdurre una presunzione assoluta (iuris et de iure) di proporzione fra difesa e offesa, nei casi di reazione avvenuta durante la commissione di delitti di violazione di domicilio e in presenza di un pericolo di aggressione fisica; al domicilio, inoltre, sono equiparati i luoghi di esercizio di attività economiche.
Eppure, la legittima difesa potrebbe non essere riconosciuta in determinati casi, ad esempio qualora si attacchi con un'arma da fuoco o meno un soggetto alle spalle oppure durante la fuga di una persona che abbia commesso aggressione o violazione di domicilio, poiché in tal caso mancherebbe il requisito della proporzionalità come rimarcato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 marzo 2011 n. 11610.
Pertanto, le disposizioni stabiliscono che chi utilizza un’arma legittimamente detenuta contro chi violi il domicilio e per difendere la propria o altrui incolumità, così come i propri o altrui beni, quando non vi fosse desistenza e vi fosse pericolo, non è punibile (legge da applicare anche nei luoghi in cui si esercitano attività commerciali e professionali).
Se si viola il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa si cade nell'articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione.
Tratto da Wikipedia